Come abbiamo già segnalato nelle precedenti edizioni, l’esame di abilitazione alla Professione di Avvocato è, oramai, modellato sulla falsa riga di un vero e proprio concorso pubblico: non solo i criteri per saggiare la maturità del candidato ma anche l’approccio delle Commissioni d’esame sono cambiati. L’impegno richiesto all’aspirante avvocato è pertanto notevole: padronanza di una tecnica di redazione chiara, snella e competente sul versante terminologico; capacità di collocare sistematicamente gli istituti del diritto civile e penale, sia sostanziale che processuale; conoscenza delle questioni giuridiche problematiche di maggiore interesse.
A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 30 gennaio 2009, n. 20, ha giudicato come “non fondata” la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano l’espletamento dell’esame di abilitazione (v. art. 22, co. 9, del regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578, convertito in legge 22/11/1934, n. 36; artt. 17 bis, 22, 23 e 24, co. 1, del regio decreto 22/01/1934, n. 37) ove, in base al diritto vivente, non impongono alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali.
Diventa, dunque, sempre più importante confezionare pareri ed atti impermeabili al giudizio negativo altrui, redatti con cura e meticolosità oltre che con ricchezza di contenuti ed argomentazioni giuridiche pregnanti.
Il leit motiv resta sempre il rispetto fedele della giurisprudenza di Cassazione “risolutiva”, attingendo ampiamente dalla parte motiva piuttosto che dalla mera massima.
Nell’odierna edizione confluiscono le novità più importanti della giurisprudenza del 2009, ove si sono registrate pronunce (di Sezioni Unite e sezioni semplici) di grande importanza e di particolare “vocazione” concorsuale. Tra le tante: la soggettività giuridica del concepito, l’assegnazione della casa familiare, la donazione di cosa altrui, il rapporto tra testamento e libertà matrimoniale. Ancora, lo spinoso tema del maggior danno da svalutazione monetaria, l’attualissima questione della inutilizzabilità della prestazione, la validità del “preliminare del preliminare”.